Verifiche impiantistiche

Compete al datore di lavoro la gestione della manutenzione, dei controlli e delle  verifiche delle attrezzature di lavoro:

a) la manutenzione è l'insieme dei lavori di riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare ed il buono stato di conservazione delle attrezzature di lavoro, anche per quanto riguarda i requisiti di resistenza e idoneità ai fini della sicurezza (art.64 e art.71 co.4 del D.Lgs.81/08);

b) i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini della sicurezza (art.71 co.8,9, e 10 del D.Lgs.81/08);

c) le verifiche periodiche, limitate ad alcune tipologie di attrezzature di lavoro, sono effettuate dal datore di lavoro, avvalendosi di soggetti terzi (art.71 co.11, 12, 13 e 13-bis del D.Lgs.81/08).

La prima verifica periodica deve essere richiesta all’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora l’INAIL non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta, il datore di lavoro deve avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati iscritti in apposito elenco periodicamente aggiornato. L’elenco dei soggetti abilitati operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia con indicazione delle relative sedi è consultabile sul sito dell'INAIL. 

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Titolo III - Capo I e s.m.i.
D.M. 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
D.M. 29 febbraio 1988 - Progettazione, installazione ed esercizio dei depositi GPL di capacità non superiore a 5 m3
D.M. 1 dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio

Dove siamo

sede

Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

Cosa facciamo

Restano di competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria in quanto non effettuabili dagli organismi notificati, le seguenti attività:

  • omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione
  • verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento non asserviti ad attività produttive
  • verifiche periodiche dei serbatoi a pressione in ambito civile (serbatoi GPL).

Le prestazioni svolte dalla struttura sono a titolo oneroso, con le tariffe previste dai tariffari nazionali e regionali  (DM 2012 tariffe verifiche, DPGR 2014 tariffe regionali verifiche).

Presso l'ufficio impiantistico è possibile inoltre:

  • richiedere il libretto di tirocinio per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
  • richiedere il sopralluogo del tecnico per l'accertamento del tirocinio per aspiranti conduttori di generatori di vapore
  • denunciare la messa in servizio o fuori servizio, la demolizione o l'alienazione delle attrezzature di lavoro
  • richiedere il duplicato di certificazioni, documentazioni, libretti matricolari delle attrezzature

Strutture collegate