Esenzione ticket
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
- in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità:
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Per informazione e registrazioni delle esenzioni per patologie, invalidità e “altri casi particolari” il cittadino deve rivolgersi agli sportelli amministrativi del Distretto Sanitario di residenza.
Esenzione per età e reddito
Il diritto all’esenzione per età e reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
L’assistito esente per età reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni - art. 8, comma 16):
(CODICE E01): Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo (lordo) complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02): Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo (lordo) complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03): Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04): Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo (lordo) complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale il cittadino può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale. Gli sportelli Cup non possono fornire assistenza in materia fiscale.
Nota bene: chi ha già una esenzione totale dal ticket per altri motivi (ad esempio per invalidità), non è necessario che richieda anche l’esenzione per età e reddito in quanto, in ogni caso, non è tenuto al pagamento di alcun ticket.
Come viene riconosciuta l’esenzione per età e reddito
Le esenzioni (E01-E03-E04) sono, di norma, riconosciute sulla base delle informazioni reddituali inviate dall’Agenzia delle Entrate e sono registrate d’ufficio sull’Anagrafe Sanitaria del cittadino (Sistema Tessera Sanitaria), i cui dati sono a disposizione del medico prescrittore (medico di base o pediatra).
L'Agenzia delle Entrate aggiorna le informazioni ogni anno, per questo motivo l’esenzione ha validità annuale: dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe).
Se il cittadino risulta averne ancora diritto, alla scadenza l'esenzione viene rinnovata d’ufficio.
Chi riceve questo tipo di esenzione, ma ritiene di non averne diritto, può richiederne la cancellazione presentandosi presso un qualsiasi sportello Cup versando contestualmente il ticket per le prestazioni sanitarie usufruite.
Il cittadino che ritiene di possedere i requisiti e non è inserito d’ufficio nell’elenco del Sistema Tessera Sanitaria può presentarsi presso un qualsiasi sportello Cup dell’Azienda di residenza per sottoscrivere apposita autocertificazione.
Per poter beneficiare dell’esenzione E02 il cittadino deve recarsi, ogni anno, presso un qualsiasi sportello Cup della propria Azienda di residenza e sottoscrivere apposita autocertificazione ai fini dell’inserimento sull’Anagrafe Sanitaria del cittadino (Sistema Tessera Sanitaria). In assenza di sottoscrizione dell’autocertificazione non viene riconosciuto il diritto all’esenzione ticket.
L’esenzione E02 ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno di emissione.
Il medico prescrittore (medico di famiglia o pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica o di laboratorio verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione per età e reddito, e riporta il relativo codice sulla ricetta. In assenza del codice di esenzione sulla ricetta l’assistito è tenuto al pagamento del ticket.
Controlli veridicità autocertificazioni
L'Azienda Sanitaria in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dagli assistiti sulla base delle segnalazioni del Sistema Tessera Sanitaria (STS).
In caso di beneficio dell'esenzione ticket indebitamente fruito, i Nuclei Territorialmente Competenti della Guardia di Finanza applicheranno la relativa sanzione amministrativa (art.316 ter c.2 del Codice Penale - indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - in combinato disposto con l'art.13 della legge 689/81).
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte le prestazioni) nei seguenti casi:
- età e reddito
- malattie croniche o rare
- invalidità
- gravidanza e maternità responsabile
- infortunio sul lavoro assicurato INAIL
- screening dei tumori
- detenuti
- test dell’HIV.
- Modulo autocertificazione esenzione per età e reddito [pdf - 382,12 KB] (il link apre una nuova finestra)
- Ministero della Salute (il link apre una nuova finestra)
data ultima modifica: 30 luglio 2024