Richiesta di frequenza volontaria a titolo personale

E’ possibile svolgere un periodo di frequenza volontaria all'interno dell’Azienda da parte di soggetti abilitati all’esercizio di una delle Professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e comunque presenti in Azienda (Medico Chirurgo, Biologo, Farmacista, Psicologo, Infermiere, Tecnico di Radiologia, ecc.), i quali intendano frequentare una struttura esclusivamente al fine di mantenere, approfondire e/o perfezionare le conoscenze professionali già acquisite. L’ammissione è subordinata al preventivo consenso alla frequenza da parte del Direttore/Responsabile della Struttura ospitante. La frequenza è finalizzata all’esclusiva osservazione, con divieto di svolgere qualsiasi attività propria del rapporto di impiego. 

La frequenza è concessa a insindacabile giudizio dell’Azienda e può essere autorizzata fino a una durata massima di 12 mesi. Il periodo di 12 mesi può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 24 mesi. Non si possono effettuare frequenze presso due o più strutture contemporaneamente e la durata complessiva massima di 24 mesi si intende riferita anche alle frequenze autorizzate in strutture diverse e/o non consecutive nel tempo.

Ai fini della tutela della maternità non sono ammesse alla frequenza donne in stato di gravidanza o in allattamento. Le frequentatrici volontarie già autorizzate, qualora venga accertato lo stato di gravidanza, hanno l’obbligo di interrompere immediatamente la frequenza, comunicandolo tempestivamente al Responsabile della struttura ospitante e alla SOC Reclutamento e trattamento giuridico Risorse umane.

La frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non dà luogo all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l’Azienda.

 Incompatibilità della frequenza volontaria

La frequenza volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro anche temporaneo formalizzato con l’Azienda e con il contemporaneo svolgimento di attività di studio/tirocinio/ricerca ospitate in Azienda, ad esempio attività libero professionale, borse di studio, frequenza di corsi di specializzazione di area sanitaria, compreso il corso di formazione specifica in Medicina generale, dottorati di ricerca (con o senza borsa), master, ecc.. 

Per i medici chirurghi non sono incompatibili con la frequenza volontaria le sostituzioni a tempo determinato di medici di base o pediatri di libera scelta e le iscrizioni negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica.

Non sono ammessi alla frequenza volontaria i soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici per quiescenza.

Modalità di accesso

Gli aspiranti frequentatori devono presentare a questa Azienda la relativa domanda, completa degli allegati sotto indicati, almeno 30 gg prima della data presunta di inizio frequenza.

La domanda deve essere compilata in forma leggibile (con carattere stampatello ed inchiostro nero) e sottoscritta dall’interessato e, per parere favorevole, dal Direttore/Responsabile della Struttura ospitante.

Alla richiesta l’aspirante frequentatore deve allegare

  • la documentazione sanitaria indicata nel modulo di richiesta. (Il costo degli eventuali accertamenti sanitari richiesti dal medico competente è a carico dell’aspirante frequentatore)
  • Attestato di superamento del Corso di formazione generale sulla sicurezza (durata quattro ore) ex D.lgs n. 81/2008 ed eventuale attestato di formazione specifica per le Aziende ad alto rischio (durata dodici ore).
  • il curriculum vitae redatto in formato europeo
  • la copia di un documento di identità in corso di validità.

Il frequentatore volontario deve provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni, che copra l’intero periodo della frequenza autorizzata, e sia comprensiva dei casi di morte e di invalidità permanente e di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata. Nel caso la struttura che si intende frequentare sia dotata di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, la polizza dovrà contemplare la copertura per lo specifico rischio. Copia della polizza deve essere presentata prima della decorrenza della frequenza.

Su richiesta dell’interessato, l’attestazione del periodo di frequenza verrà rilasciata a firma del Responsabile della Struttura frequentata.

Nell’attestazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti, senza alcuna valutazione o giudizio di merito.

L’istanza, completa degli allegati, può essere trasmessa via e-mail all'indirizzo frequenze.istituzionali@asufc.sanita.fvg.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Pozzuolo 330 – Udine, Palazzina direzionale "A" - piano terra, orario al pubblico da lunedì a giovedì 8.30 – 12.30 e 14.15 -16.00, il venerdì 8.30 – 13.45) oppure all’Ufficio per la gestione delle frequenze istituzionali della SOC Reclutamento e trattamento giuridico Risorse umane (Pad. 10, 3° piano del P.O.U. S. Maria della Misericordia – P.le S. Maria della Misericordia 15 – Udine, con orario per il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13:00, num. tel. 0432 559709, 0432 554271).

Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio per la gestione delle frequenze istituzionali della SOC Reclutamento e trattamento giuridico Risorse umane (tel. 0432-559709 – 0432-554271)

Iter amministrativo

Il procedimento amministrativo di autorizzazione alla frequenza è svolto dall’Ufficio per la gestione delle frequenze istituzionali della SOC Reclutamento e trattamento giuridico Risorse umane. Il procedimento stesso deve essere concluso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa degli allegati richiesti, fatta salva la necessità di accertamenti sanitari aggiuntivi.

L’autorizzazione alla frequenza sarà concessa dal Direttore della SOC Reclutamento e trattamento giuridico Risorse umane ed inviata, tramite e-mail, all’interessato e al Direttore della struttura ospitante. 

In assenza di formale autorizzazione all’aspirante frequentatore volontario è fatto espresso divieto di accedere alle strutture aziendali ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni in caso di inosservanza saranno a carico del Responsabile della struttura che ha consentito l’accesso alla struttura e lo svolgimento di attività, in difetto di quanto sopra indicato.