Commissioni pubblico spettacolo

Il pubblico spettacolo consiste in attività e distrazioni intenzionalmente offerte al pubblico; in base alla partecipazione di quest’ultimo, si parla di:

  • trattenimenti, in cui il pubblico partecipa attivamente (es. discoteche, locali notturni);
  • spettacoli, in cui il pubblico non partecipa ma assiste (es. spettacoli teatrali, sfilate di moda, competizioni sportive, mostre, fiere).

Dove siamo

contatti

  • telefono: 0432553221

sede

Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

Cosa facciamo

I trattenimenti e gli spettacoli si possono svolgere in modalità:

  • permanente, mediante l’utilizzo di locali, normalmente al chiuso, appositamente dedicati (es. teatri, cinema, discoteche)
  • temporanea, quasi sempre in luoghi pubblici utilizzati occasionalmente per il pubblico spettacolo (es. concerti in piazza); in generale, questi pubblici spettacoli hanno una durata breve e ben definita, non sono stagionali o permanenti e non ricorrono con cadenza prestabilita (es. ogni fine settimana) [Nota Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, prot. 5918 19/05/2015].

Si definiscono locali di pubblico spettacolo [Circ. Min. Interno 16/1951 e DM 214/1996]:

  • locali, edifici, strutture temporanee o aree aperte circoscritte e delimitate (es. con edifici, transenne, recinzioni), con o senza strutture di stazionamento per il pubblico
  • aree aperte, con strutture di stazionamento per il pubblico
  • locali non normalmente adibiti a pubblico spettacolo (es. ristorante) temporaneamente trasformati a questo scopo (es. collocazione di sedie a platea) o quando lo spettacolo/trattenimento diventa preponderante rispetto all’attività principale (es. ristorante utilizzato come allestimento teatrale)

Più estesamente, sono locali di pubblico spettacolo strutture quali:

  • teatri
  • cinematografi
  • cinema-teatri (per proiezioni cinematografiche e avanspettacolo)
  • auditori e sale convegno (per concerti, conferenze)
  • locali di trattenimento (cioè locali destinati a trattenimenti ed attrazioni, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli)
  • sale da ballo e discoteche
  • teatri tenda
  • circhi e serragli (cioè insieme di gabbie con animali, spesso feroci)
  • luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
  • luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti destinati a spettacoli/trattenimenti e strutture apposite per lo stazionamento del pubblico (es. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o
  • spettacolo all’aperto dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive)
  • locali multiuso anche solo occasionalmente utilizzati per ospitare spettacoli o trattenimenti (es. locali nelle scuole, nei circoli, negli oratori)

Perché un locale possa ospitare, stabilmente o estemporaneamente, attività di pubblico spettacolo, deve essere dichiarato agibile. La dichiarazione di agibilità o idoneità dei luoghi ex art.80 TULPS viene rilasciata da una commissione tecnica, convocata dal Comune, che esamina il locale e ne verifica solidità, sicurezza e idoneità delle uscite di sicurezza allo sgombero in caso di incendio. L’agibilità rilasciata dalla commissione ha una durata di due anni, pertanto non è necessario richiederla in tutte le ripetizioni del pubblico spettacolo se lo stesso si svolge utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità.

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