Commissioni pubblico spettacolo
Il pubblico spettacolo consiste in attività e distrazioni intenzionalmente offerte al pubblico; in base alla partecipazione di quest’ultimo, si parla di:
- trattenimenti, in cui il pubblico partecipa attivamente (es. discoteche, locali notturni);
- spettacoli, in cui il pubblico non partecipa ma assiste (es. spettacoli teatrali, sfilate di moda, competizioni sportive, mostre, fiere).
Dove siamo
contatti
- telefono: 0432553221
Cosa facciamo
I trattenimenti e gli spettacoli si possono svolgere in modalità:
- permanente, mediante l’utilizzo di locali, normalmente al chiuso, appositamente dedicati (es. teatri, cinema, discoteche)
- temporanea, quasi sempre in luoghi pubblici utilizzati occasionalmente per il pubblico spettacolo (es. concerti in piazza); in generale, questi pubblici spettacoli hanno una durata breve e ben definita, non sono stagionali o permanenti e non ricorrono con cadenza prestabilita (es. ogni fine settimana) [Nota Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, prot. 5918 19/05/2015].
Si definiscono locali di pubblico spettacolo [Circ. Min. Interno 16/1951 e DM 214/1996]:
- locali, edifici, strutture temporanee o aree aperte circoscritte e delimitate (es. con edifici, transenne, recinzioni), con o senza strutture di stazionamento per il pubblico
- aree aperte, con strutture di stazionamento per il pubblico
- locali non normalmente adibiti a pubblico spettacolo (es. ristorante) temporaneamente trasformati a questo scopo (es. collocazione di sedie a platea) o quando lo spettacolo/trattenimento diventa preponderante rispetto all’attività principale (es. ristorante utilizzato come allestimento teatrale)
Più estesamente, sono locali di pubblico spettacolo strutture quali:
- teatri
- cinematografi
- cinema-teatri (per proiezioni cinematografiche e avanspettacolo)
- auditori e sale convegno (per concerti, conferenze)
- locali di trattenimento (cioè locali destinati a trattenimenti ed attrazioni, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli)
- sale da ballo e discoteche
- teatri tenda
- circhi e serragli (cioè insieme di gabbie con animali, spesso feroci)
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
- luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti destinati a spettacoli/trattenimenti e strutture apposite per lo stazionamento del pubblico (es. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o
- spettacolo all’aperto dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive)
- locali multiuso anche solo occasionalmente utilizzati per ospitare spettacoli o trattenimenti (es. locali nelle scuole, nei circoli, negli oratori)
Perché un locale possa ospitare, stabilmente o estemporaneamente, attività di pubblico spettacolo, deve essere dichiarato agibile. La dichiarazione di agibilità o idoneità dei luoghi ex art.80 TULPS viene rilasciata da una commissione tecnica, convocata dal Comune, che esamina il locale e ne verifica solidità, sicurezza e idoneità delle uscite di sicurezza allo sgombero in caso di incendio. L’agibilità rilasciata dalla commissione ha una durata di due anni, pertanto non è necessario richiederla in tutte le ripetizioni del pubblico spettacolo se lo stesso si svolge utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità.
Servizi in evidenza
certificati, autorizzazioni, pareri
Strutture collegate
-
Igiene e Sanità Pubblica
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data ultima modifica: 15 aprile 2024