Notifica ai fini della registrazione di impresa alimentare
Notifica ai fini della registrazione di impresa alimentare
DGR 815/16 – adeguamento modulistica regionale
I decreti attuativi della “legge Madia” (Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222) prevedono un pacchetto di misure di semplificazione finalizzate a garantire a cittadini e imprese certezza su regole e tempi da rispettare per avviare un’attività e un unico sportello a cui rivolgersi.
In applicazione a tale normativa sono stati adeguati i modelli da utilizzare per la notifica di impresa alimentare e le altre comunicazioni inerenti, regolamentate in Regione FVG dalla Delibera 815/2016.
Tutte le notifiche e comunicazioni vanno obbligatoriamente trasmesse per il tramite dei SUAP. Non potranno essere più accettate le notifiche/comunicazioni trasmesse direttamente all’Azienda Sanitaria (via PEC, fax, a mano ecc.).
Di seguito, si riportano alcune indicazioni operative, nelle more dell’adozione di uno specifico provvedimento di aggiornamento della Delibera 815/2016, da ora non più applicabile per quanto in contrasto con la norma nazionale.
La notifica deve essere presentata solamente nei seguenti casi:
- avvio dell’attività
- subingresso
- modifica della tipologia attività (es. da bar a ristorante - o, viceversa, da ristorante a bar, da panificio a panificio+pasticceria o viceversa…)
Non devono più essere notificate o comunicate le variazioni strutturali degli stabilimenti.
Alla notifica non seguirà, da parte dell’Azienda Sanitaria, l’emissione di alcun atto indirizzato all’impresa.
La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP permette all’impresa di avviare l’attività. È pertanto buona norma conservare tale ricevuta (in formato cartaceo o elettronico) presso la sede dello stabilimento.
Termini di presentazione
Vanno presentate prima dell’inizio dell’attività:
- la notifica di avvio di attività
- la comunicazione di manifestazione temporanea
- la comunicazione di avvio della distribuzione di latte crudo
Tutte le altre notifiche/comunicazioni vanno presentate tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla modifica.
Anche per la comunicazione di cessazione attività (chiusura stabilimento) vale il termine dei 30 giorni.
Diritti sanitari
Restano valide le indicazioni contenute nella Delibera citata; dovranno essere versati:
€ 20,00 per l’avvio di attività,
€ 20,00 per subingresso e modifica della tipologia di attività.
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data ultima modifica: 28 giugno 2024