Censimento e registrazione delle attività
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 (art. 6) dispone che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) debbano notificare all’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare ogni stabilimento posto sotto il loro controllo che esegua una qualsiasi attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti.
Gli stessi OSA devono altresì notificare qualsiasi variazione significativa dell’attività esercitata, ivi compresa la cessazione, in modo che l’Autorità Competente disponga costantemente di informazioni aggiornate.
Sono esclusi dalla procedura di notifica sanitaria qui descritta alcuni stabilimenti che trattano prodotti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene), e stabilimenti di produzione di integratori, aromi, additivi, enzimi, alimenti destinati alla prima infanzia, a fini medici speciali, a un'alimentazione particolare e alimenti addizionati, che per iniziare l’attività necessitano di un riconoscimento di idoneità (cioè un’autorizzazione preventiva) da parte dell’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare.
Significato della notifica
- Con la presentazione della notifica sanitaria lo stabilimento può iniziare l’attività immediatamente, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza alimentare e fatti salvi eventuali vincoli temporali previsti da altre normative di settore (commerciali, ambientali, edilizie ecc.);
- la notifica sanitaria costituisce dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di possesso dei requisiti generali e specifici in materia di igiene previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, che può comportare possibili conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni non veritiere;
- a seguito della notifica gli stabilimenti sono registrati a cura dell’ASL in una anagrafica informatizzata, costantemente aggiornata, utilizzata per la pianificazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e consultabile per fini istituzionali anche da altri organi di controllo;
- alla notifica sanitaria non consegue l’adozione da parte dell’ASL di uno specifico provvedimento autorizzativo o abilitativo.
Procedure di presentazione della notifica
La notifica sanitaria deve essere presentata/inviata esclusivamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) operativo nel Comune di riferimento della sede operativa dello stabilimento, il cui elenco è consultabile sul sito www.impresainungiorno.gov.it
Alla notifica sanitaria deve essere allegata l’attestazione del versamento di 20 € a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (IBAN IT80E0306912344100000046104).
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina SUAP della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Notifica-e-comunicazione-di-impresa-alimentare