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Autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie private e delle relative attività e comunicazione dell’apertura di studi professionali

La norma di riferimento generale è la DGR 3586/2004.

Procedure e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture sanitarie private ad alta e media complessità sono descritti al punto 4 della DGR 3586/2004.

Procedure e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture sanitarie private semplici sono descritti al punto 5 della DGR 3586/2004.

Gli esercenti le professioni sanitarie non soggetti alla procedura autorizzativa di cui alla DGR 3586/2004 hanno comunque l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio ai sensi dell’art. 9.1.5 della stessa DGR. Rientrano in tale categoria tutti gli esercenti le professioni sanitarie che presso lo studio professionale NON intendono erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comunque comportano un rischio significativo, in termini di probabilità ed entità, per la sicurezza del paziente.

Le strutture eroganti prestazioni specialistiche in medicina dello sport trovano i loro riferimenti normativi nella DGR 298/2008 e nella DGR 1384/2019.

Le strutture che svolgono attività di trasporto sanitario trovano i loro riferimenti normativi nel DPReg 019/2017 e nella LR 12/1995.

Limitatamente ai requisiti igienico-sanitari degli ambienti, se non diversamente previsti dalla DGR, si applicano le previsioni dei regolamenti edilizi comunali e le indicazioni riportate nelle Linee Guida per le attività di produzione beni e servizi di cui alla DGR n. 2117/2013.

L’attività istruttoria viene svolta dai componenti della Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private, che per il ruolo rivestito non possono fornire pareri preventivi o consulenze.

Per facilitare l'acquisizione di informazioni utili a rispondere ad eventuali dubbi, è in fase di allestimento la sezione delle Frequently Asked Questions (FAQ), che sarà costantemente aggiornata.

Per il ritiro degli atti autorizzativi in originale, la segreteria provvede a contattare le strutture e a concordare con queste un appuntamento. La consegna del documento avviene presso il Dipartimento di Prevenzione di Udine, via Chiusaforte 2, secondo piano, corridoio a destra, stanza 202.

Cosa sapere

destinatari
  • Tutti i soggetti che intendono costruire, adattare, trasformare, ampliare o trasferire una struttura sanitaria privata.
  • Tutti gli esercenti le professioni sanitarie non soggetti alla procedura autorizzativa che hanno l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio.
cosa mi serve

Per le strutture ad alta e media complessità (Allegato A della DGR 3586/2004):

  1. copia del progetto già approvato dal Comune ai fini dell'autorizzazione di cui al punto 4.1. dell’allegato A, completo di piante sezioni e prospetti con destinazione d'uso dei singoli locali;
  2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della struttura al progetto approvato dal Comune;
  3. certificato di agibilità dei locali;
  4. relazione tecnica sulla conformità dei locali ai requisiti minimi strutturali, di cui all'Allegato A;
  5. relazione tecnica concernente gli impianti di ventilazione artificiale e di riscaldamento;
  6. copia del certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto;
  7. elenco degli impianti e delle attrezzature di cui si intende dotare il presidio;
  8. copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
  9. dichiarazione firmata, secondo le forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del Direttore sanitario designato;
  10. elenco degli impianti e delle attrezzature di cui è dotata la struttura;
  11. elenco delle attività e delle prestazioni che si intendono, rispettivamente, svolgere ed erogare;
  12. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa).

Per le strutture semplici (Allegato A della DGR 3586/2004):

  1. planimetria dello studio in scala 1:100, firmata dal titolare, con destinazione d'uso dei singoli locali;
  2. certificato di agibilità dei locali con indicazione della destinazione d'uso, che deve essere conforme all'attività svolta;
  3. relazione tecnico–illustrativa concernente gli impianti di ventilazione artificiale, ove presenti;
  4. elenco delle attrezzature di cui è dotata la struttura;
  5. copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
  6. elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
  7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa).

Per gli studi professionali non soggetti alla procedura autorizzativa:

  1. dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto, acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della Salute;
  2. carta di identità.

Cosa fare

Modalità di avvio

Su richiesta dell’interessato

modalità di accesso

Per le richieste di autorizzazione (strutture ad alta e media complessità, strutture semplici), è necessario presentare una domanda indirizzata al Direttore Generale dell'ASU FC:

  • redatta in conformità al modello allegato 3 della DGR 3586/2004;
  • sulla quale sia stata apposta una marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente;
  • corredata di tutti gli allegati previsti dalla DGR 3586/2004;
  • preferibilmente inoltrata all’indirizzo PEC certsanita.fvg.it o, in alternativa, inviata per posta in modalità cartacea.

Per le comunicazioni (studi professionali), è necessario inviare una comunicazione, corredata di tutti gli allegati previsti, indirizzata al Direttore Generale dell'ASU FC. Non è necessaria l’apposizione di marca da bollo.

modalità di erogazione

Per le richieste di autorizzazione:

Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (conforme e completa di tutti gli allegati), l’ASU FC comunica l’accoglibilità della domanda. In caso di difformità della documentazione inviata, l’ASU FC si riserva di chiederne il completamento o l’integrazione.

In seguito alla comunicazione di accoglibilità della domanda, la struttura sanitaria deve inviare una comunicazione di avvenuto allestimento.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del completo allestimento della struttura, viene concordata la data per l’effettuazione dell’ispezione tecnica da parte della Commissione di Vigilanza.

 Per la data dell’ispezione tecnica, il titolare deve mettere a disposizione della Commissione di Vigilanza la seguente documentazione, prodotta nelle forme previste dalla legge:

  1. documentazione comprovante il rispetto delle norme in materia di rifiuti sanitari;
  2. certificato di conformità dell'installatore abilitato relativo all'impianto termico e/o all'impianto di ventilazione artificiale, ai sensi della L. 46/90;
  3. certificato di conformità alle vigenti norme tecniche in materia di impianti di illuminazione artificiale;
  4. progetto (completo di relazione tecnica) dell'impianto elettrico, con particolare riferimento alla norma CEI 64/8) firmato dal professionista iscritto all'albo professionale di categoria, e inoltre:
    -    certificato di conformità dell'installatore in copia conforme (già depositata alla C.C.I.A.), preferibilmente su modulo definito dalla Legge 46/90 firmato dall'installatore; in particolare tale certificato deve riportare le norme di sicurezza che si sono osservate nell'esecuzione delle opere;
    -    relazione di collaudo, eseguito da un tecnico qualificato, con tutte le indicazioni e le misure dei parametri verificati e l'attestazione di conformità alle norme;
    -    denuncia impianto di "messa a terra" all'ISPESL dall'ente competente e, se necessario, dell'impianto di protezione scariche atmosferiche;
  5. documentazione tecnica e certificazioni relative alle apparecchiature elettromedicali (norme CEI 62/5); qualora le apparecchiature fossero già in uso da tempo, deve essere fornita la documentazione di controllo della sicurezza delle stesse;
  6. licenza di esercizio relativa agli ascensori e montacarichi;
  7. relazione di collaudo degli impianti di erogazione gas medicali eseguita da tecnico qualificato;
  8. ogni altra documentazione richiesta dal rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 1 alla DGR 3586/2004.

Per le comunicazioni:

Non è previsto il rilascio di alcun documento.

quanto devo attendere

Per le richieste di autorizzazione:

Entro 30 giorni dalla comunicazione del completo allestimento della struttura viene fissata la data per l’effettuazione dell’ispezione tecnica da parte della Commissione di Vigilanza.

Entro 30 giorni dall’ispezione tecnica viene rilasciata l’autorizzazione, salvo necessità di acquisire ulteriore documentazione o di ottemperare a specifiche prescrizioni comunicate dalla Commissione di Vigilanza a seguito dell’ispezione stessa.

Per le comunicazioni:

Non essendo previsto il rilascio di documentazione, non è prevista alcuna attesa.

strumenti di tutela
quanto mi costa

Per le richieste di autorizzazione:

Le tariffe previste sono descritte nel Tariffario regionale D.P.R. 202/Pres. del 19/12/2013 (vedi sez. Cosa sapere) al punto 33 “Accertamenti igienico-sanitari per l'autorizzazione all'apertura di strutture sanitarie”; a queste devono essere sommati € 96.31, pari al costo del sopralluogo.

Il pagamento dell’importo delle prestazioni potrà essere effettuato tramite conto corrente postale o bonifico bancario.

Per le comunicazioni:

Non è previsto alcun pagamento.

documenti rilasciati

Per le richieste di autorizzazione: Atto autorizzativo.

Per le comunicazioni: nessuno.

Dove e quando

Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione
Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

Trasparenza

istruttoria
Responsabile
normativa
  • Legge Regionale n. 8/2001;
  • Legge Regionale n. 22/2019
  • Delibera della Giunta Regionale n. 3586 di data 30.12.2004;
  • Delibera della Giunta Regionale n. 298 di data 08.02.2008;
  • Delibera della Giunta Regionale n. 2117 del 16.11.2013;
  • P.R. 252/Pres. del 19/12/2013 – LR 43/1981, art. 4. Approvazione tariffario regionale delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi in materia  di igiene e sanità pubblica.

La Commissione di Vigilanza viene costituita con Decreto del Direttore Generale, pubblicato all’Albo Pretorio dell’ASU FC. 


data ultima modifica: 31 marzo 2026