Piano della Performance

Le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 prevedono (Art. 4. Ciclo di gestione della performance) che

“1 ………… le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.”

e che

"2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

  1. definizione e assegnazione degli obiettivi ……………..;
  2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  6. rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.”

La stessa norma (Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance) indica inoltre che

“…… le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: 

  1. entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
  2. entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance”

E’ però precisato (Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale) che

“Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”

Successivamente il Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, dispone l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

La Regione è deputata a regolare la modalità e la tempistica con cui gli Enti del SSR sviluppano le fasi del ciclo di gestione della performance.

Nelle more di specifiche indicazioni regionali in merito alla pianificazione pluriennale, ai sensi della normativa vigente, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aziendale prevede che il Piano della performance, che confluisce nel PIAO, è composto da:

  1. Piano Attuativo (PA) che comprende il programma annuale ed il bilancio preventivo (livello aziendale);
  2. Documento annuale di Performance Organizzativa con cui l’azienda suddivide in dettaglio i propri obiettivi, assegnando ai Centri di Responsabilità obiettivi misurabili, controllabili e raggiungibili, allocando contestualmente le risorse necessarie al loro raggiungimento (livello di articolazione organizzativa).
  3. Performance Individuale, in coerenza al decreto n. 856 del 26/7/2023.

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021