Esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente ex art. 41 co. 9 d. lgs 81/08
Nel caso in cui il giudizio del medico competente non sia condiviso, l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità per il lavoratore, o per il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, di inoltrare ricorso all’organo di vigilanza della Azienda Sanitaria dove si trova la sede operativa del lavoratore.
L’organo di vigilanza dispone un'istruttoria ed eventuali ulteriori accertamenti all’esito dei quali dispone la modifica, la conferma o la revoca del giudizio, comunicata per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e al medico competente.
La prestazione, effettuata sempre previo appuntamento, è gratuita se richiesta dal lavoratore, a pagamento se richiesta dal datore di lavoro così come previsto dal tariffario regionale (154,96 euro).
Le sedi
33100 Udine (UD)
33057 Palmanova (UD)
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