Sanzione per mancata disdetta appuntamenti
L’utente è tenuto ad arrivare in orario all’appuntamento prenotato.
In caso di impossibilità a presentarsi ha l’obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista al fine di consentire ad altro utente di poter usufruire della prestazione.
Qualora un utente non si presenti all’appuntamento ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzioni a qualsiasi titolo, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali quali:
- ricovero o accesso in pronto soccorso o altra prestazione specialistica effettuata in urgenza che possono riguardare l’interessato, il coniuge, i familiari fino al secondo grado di parentela e i conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare
- nascita di figlio (entro due giorni antecedenti la data di esecuzione della prestazione)
- lutto che può riguardare il coniuge, i familiari fino al secondo grado di parentela e i conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare
- malattia o altre motivazioni cliniche
- incidente stradale (se l’evento è avvenuto entro 24 ore precedenti l’appuntamento) o altri eventi eccezionali
- sciopero-ritardo mezzi pubblici o calamità naturali o allerta meteo (arancione o rosso).
La nota di pagamento della sanzione per mancata disdetta appuntamenti è inviata dai preposti uffici aziendali. Nella nota sono indicati la data dell’appuntamento mancato, l’entità della sanzione, le modalità di pagamento e i recapiti per presentare eventuali giustificativi.
data ultima modifica: 30 luglio 2024