Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Valutazione dei contenuti del Piano di Lavoro da redigersi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e dai mezzi di trasporto.
L'obbligo del preavviso dei 30 giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. Si precisa che possono essere considerati "casi di urgenza" quelli in cui:
- eccezionali eventi atmosferici creano situazioni di rischio tali da compromettere l'incolumità delle persone;
- altre situazioni pregiudicano l'incolumità degli abitanti del comune ove sono ubicati i manufatti contenenti amianto;
- il Sindaco ha emanato un'ordinanza di rimozione urgente.
Il piano di lavoro deve essere inviato per via telematica attraverso il portale https://bonifica-amianto.regione.fvg.it/ME/;le credenziali di accesso possono essere richieste al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro al telefono 0432 989510.
Eventuale nulla osta all'esecuzione dei lavori viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di invio del Piano di Lavoro.
In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini restano sospesi fino al ricevimento delle stesse.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - art. 256
data ultima modifica: 2 gennaio 2020