Visita collegiale per la valutazione all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro per dipendenti pubblici
Un Ente pubblico può chiedere una visita medica collegiale per accertare l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavorodi un proprio dipendente, residente in un comune di questa Azienda Sanitaria e che possieda almeno 15 anni di contribuzione ai fini pensionistici. Tale richiesta può essere effettuata dai datori di lavoro pubblici non statali (enti locali) ai fini del prepensionamento per motivi di salute.
Anche il lavoratore, che ritiene il suo stato di salute incompatibile con il lavoro del proprio profilo professionale, può richiedere la visita al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo deve richiederla alla Segreteria delle Commissioni medico legali di Gemona tramite lettera o tramite fax con allegata la documentazione.
Si tratta di un accertamento medico collegiale, con eventuale richiesta di ulteriori esami specialistici, per verificare l’inabilità del lavoratore alle mansioni proprie della qualifica.
Un apposito collegio medico, composto di norma da un medico del lavoro, un medico legale, uno specialista nella patologia presentata dal lavoratore e un medico rappresentante dell’Ente pensionistico, formulerà il proprio parere che potrà essere di:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
• inabilità assoluta e permanente alla mansione
• idoneità alla mansione
Il lavoratore al momento della visita può richiedere la presenza di un medico di fiducia a sue spese.
Cosa sapere
Il lavoratore interessato deve presentarsi alla visita munito di:
• documento d'identità
• fotocopia della propria documentazione sanitaria.
Cosa fare
La richiesta va inoltrata a:
Segreteria Commissioni medico legali
Piazza Rodolone, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli
tel. 0432989340 - fax 0432989520
allegando i seguenti documenti:
• istanza in carta semplice contenente i dati anagrafici del lavoratore: domicilio, residenze, numero di telefono, codice fiscale, data di assunzione, qualifica
• mansionario e scheda individuale di rischio
• giudizio di idoneità/inidoneità rilasciato al medico competente
• schema indicante i mesi di assenze per malattia effettuati nell’ultimo triennio
Mediamente due mesi, a seconda della necessità o meno di acquisire pareri specialistici.
L'esito dell'accertamento, con l’indicazione del giudizio di idoneità ma privo della diagnosi, verrà inviato al datore di lavoro e al dipendente
Trasparenza
Legge 8 agosto 1991, n. 274 - art. 13