Diritti riconosciuti alla maternità
l D. Lgs. 151/2001 riconosce i diritti alla maternità e alla paternità. Oltre alle astensioni previste dai congedi obbligatori e facoltativi descritti alle voci precedenti, ulteriori diritti sono:
• astensione obbligatoria del padre: 3 mesi dopo il parto solo in caso di impossibilità della madre di fruirne;
• astensione facoltativa o congedo parentale: dopo i primi tre mesi del bambino fino agli otto anni per periodi frazionati o continuati;
• congedo per malattia del bambino: fino ai tre anni senza limiti di tempo. Dai tre agli otto anni non più di 5 giorni per figlio all'anno. Il cngedo può essere fruito in modo alternato tra madre e padre.
Nel periodo di astensione obbligatoria la norma prevede il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'INPS (www.inps.it), patronati o consultori.
Diritti all'assistenza sanitaria
La gravidanza e la maternità sono tutelati e assistiti in ogni fase e grado, dal concepimento al parto, comprese le fasi di puerperio e tutela della salute dei minori. Ci sono vari servizi e figure professionali che agiscono in questo settore e a cui riferirsi per chiedere sostegno, informazioni e guida negli accertamenti sanitari oltre che supporto nel ruolo di genitore.
I servizi e gli operatori sono:
• il proprio medico di medicina generale;
• il consultorio familiare del Distretto Sanitario o altri consultori convenzionati;
• Clinica ostetrica e ginecologica;
Garanzie di legge nei confronti della madre e del bambino
Una donna, italiana o straniera (anche se irregolare o clandestina) che non può avere cura del proprio bambino ha la possibilità di partorire in ospedale senza riconoscerlo. La donna non avrà alcuna ripercussione personale e non ci saranno segnalazioni alle autorità. Il bambino sarà tutelato e protetto dalle autorità competenti e potrà essere adottato.
La donna straniera irregolare o clandestina durante la gravidanza e fino a sei mesi dopo la nascita de bambino ha diritto al permesso di soggiorno alla tessera sanitaria e ai benefici ad essa connessi.
Lo stato di gravidanza è riconosciuto come requisito per ottenere l'esenzione dal ticket per le prestazioni connesse alla gravidanza eseguite negli istituti pubblici o convenzionati. Per ottenere l'esenzione la donna deve farsi rilasciare dallo specialista ginecologo (pubblico o convenzionato) la richiesta di esenzione per stato di gravidanza e rivolgersi al proprio Distretto Sanitario di residenza per la registrazione sulla tessera sanitaria.
Alcune normative nazionali e regionali, inoltre, prevedono contributi economici per la nascita di un figlio ed assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minore. L'entità degli assegni varia in base ai requisiti definiti nelle diverse normative.
Anche alcuni Comuni possono aver previsto il “bonus bebè” , contributi destinati alle famiglie con nuovi nati. Tutte le informazioni possono essere richieste agli uffici anagrafe dei Comuni di residenza.