Cittadini italiani residenti all’estero

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia sia all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia. 

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo status di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per tali prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato di status di emigrato rilasciato dal Consolato competente.


In mancanza dell’attestato del consolato, può essere richiesta l’attestazione all’Ufficio Anagrafe Sanitaria del Distretto Sanitario di ASU FC competente territorialmente per il luogo del temporaneo soggiorno presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara: 

  • il proprio status di emigrato,
  • di non essere in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

 

Attenzione: 

Alcune regioni garantiscono un’assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi agli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.