D. Lgs. 19 novembre 2008, n.194

D. Lgs. 19 novembre 2008, n.194

Il decreto legislativo 194 del 19 novembre 2008, pubblicato sulla G. U. n. 289 dell'11/12/08, disciplina le modalità di finanziamento dell’attività dei controlli sanitari ufficiali in materia di igiene degli alimenti. 

Esso ha introdotto il pagamento di una tassa annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno per le ditte alimentari che effettuano la produzione o la vendita prevalentemente all'ingrosso.

La tariffa annuale

La tariffa annuale varia in base al tipo e all’entità produttiva (o di commercializzazione) della ditta e può essere determinata facendo riferimento all'allegato A del D. Lgs. 194/08.
Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti. L’attivazione di un nuovo stabilimento, soggetto per la prima volta al pagamento della tassa, comporta per il responsabile la compilazione e la trasmissione all’Azienda dell’autodichiarazione, cui va allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento.

Le tariffe per le tre fasce individuate, invariate rispetto al 2009, primo anno di applicazione del decreto, sono le seguenti:

per gli stabilimenti di fascia produttiva A: € 482,00
per gli stabilimenti di fascia produttiva B: € 964,00
per gli stabilimenti di fascia produttiva C: € 1807,50
Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario conto IBAN IT 70 J 02008 12310 000105831374

 

Imprese alimentari escluse dal campo di applicazione

Le attività di esclusiva vendita al dettaglio
Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio ecc.),
Le attività di ristorazione collettiva, ma non i centri di cottura con pasti trasportati
I produttori primari.
La Legge 4 giugno 2010 n° 96 ha introdotto delle modifiche al campo d’applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 disponendo che:
“Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’ articolo 2135 del codice civile” ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali (possono rientrare tra questi i produttori di vino, succhi di frutta, olio, conserve, farine di cereali).

Pertanto gli imprenditori agricoli che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, sono esentati dagli obblighi previsti nel D. Lgs.194/2008, nella fattispecie dal pagamento delle tariffe ivi previste.

Col Decreto Legge n° 158 del 13.9.2012 è stata introdotta un’ulteriore modifica alla norma, in base alla quale la tariffa è però dovuta dagli imprenditori agricoli la cui produzione rientra nella 3a fascia produttiva (la più alta) indicata dalla sezione 6 dell’Allegato A del decreto legislativo 194/2008.

Il titolo di imprenditore agricolo è soggetto a verifica da parte degli organi competenti. È quindi interesse di questi soggetti far pervenire al Dipartimento di prevenzione un’autocertificazione attestante tale condizione, possibilmente entro il 31 gennaio che li esonera dal pagamento della tassa prevista dal decreto.

Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e provincie autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n.194 (art. 21, comma 2 D.Lgs. 32/2021).