D. Lgs. 02 febbraio 2021, n.32

Il decreto legislativo 32 del 02 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13/03/2021, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del Regolamento (UE) 2017/625.

Gli Operatori del Settore Alimentare, le cui attività produttive e/o di commercializzazione rientrano nella Tabella A Sez. 6 Allegato 2 del decreto saranno invitati, dall’Azienda sanitaria competente territorialmente, a trasmettere l’autodichiarazione compilando il Modulo 6 entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione, l’Azienda sanitaria emetterà per le imprese soggette alla tariffa la richiesta di pagamento, applicando la tariffa stessa in base alla fascia di rischio. Qualora negli anni successivi all’ultima dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 32/2021 non ci fossero variazioni nelle informazioni richieste nel modello 6, non sarà necessaria una nuova dichiarazione.

In caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione entro il termine indicato, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del decreto in oggetto, l’Azienda sanitaria applicherà la tariffa prevista ai sensi dell’art. 17 comma 2 dello stesso.

Chi è escluso dal pagamento

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfetarie gli OSA che:

- non hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’Allegato 2, sez. 6, Tabella A;

- hanno svolto attività di broker / intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

- hanno iniziato l’attività in data successiva al 1 luglio dell’anno precedente;

- hanno operato nell’ambito della produzione primaria e attività associate (Art. 2, comma 1, lett. b, c, d).

Chi è soggetto al pagamento

Sono soggetti al pagamento delle tariffe forfetarie:

- gli OSA che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’Allegato 2 sez. 6 Tabella A;

- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;

- i depositi conto terzi di alimenti;

- i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande;

- i cash and carry.

Le tariffe forfettarie annue sono determinate in conformità all’art. 82, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/625, sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e sono differenziate in tre fasce di rischio:

- fascia di rischio bassa € 201,00;

- fascia di rischio media € 402,00;

- fascia di rischio alta € 804,00.

La determinazione della fascia di rischio per ogni stabilimento/sede operativa è a carico dell’Azienda sanitaria  competente territorialmente.

Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e provincie autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 (art. 21, comma 2 D.Lgs. 32/2021).