Organi e tessuti
Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.
A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:
- la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24
- la compilazione del "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore ADO e AIDO , che deve essere conservato insieme ai documenti personali
- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali.
Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.
Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni:
- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si.
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no.
- il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no (l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).
La dichiarazione di volontà presso gli uffici del Comune
Anche l’ufficio anagrafe può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti a seguito degli interventi normativi di cui all’art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2009 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98.
In fase di richiesta o rinnovo della carta d’identità sempre più cittadini si sentiranno chiedere dagli operatori dell’anagrafe se intendono dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà- sia essa positiva o negativa- questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del coordinamento.
Questa modalità di espressione della volontà si affianca alle altre tuttora vigenti.
Per ogni ulteriore riferimento, è possibile consultare il link al Centro Regionale Trapianti.