Cittadino iscritto all’AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
I cittadini italiani, nati in Italia che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria all’atto della cancellazione dall’Anagrafe comunale e della iscrizione A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti all’estero)
Ai cittadini con lo status di emigrato rientrante temporaneamente in Italia non appartenenti a Stati U.E o con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali, al loro rientro in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo continuativo di 90 giorni nell’anno solare (anche erogate in più periodi) qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. L’accesso alle prestazioni sanitarie è consentito dietro presentazione di un “attestato” rilasciato dal Distretto competente per dimora abituale al rientro in Italia che accerterà i requisiti per il rilascio dello stesso "Attestazione assistenza 90 giorni cittadini AIRE".
I possessori di attestato di “emigrato rientrante temporaneamente in Italia” accedono alle cure urgenti con impegnativa compilata fronte-retro unitamente ad un documento di identità personale e corrispondono le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a parità di condizione con il cittadino italiano.
Per le prestazioni di elezione dovranno essere corrisposte le tariffe regionali dietro prescrizione bianca dello specialista, ad esclusione dei possessori di autorizzazione preventiva.
L’accesso al pronto soccorso per prestazioni urgenti senza oneri a carico avviene esibendo l’attestato e un documento di identità personale. In caso di codice bianco (prestazione non urgente) l’intero costo della prestazione è a carico dell’assistito.