Nota del Dipartimento di Prevenzione
venerdì 28 gennaio 2022
In base a quanto disposto dall'articolo 7-ter del DL 229/2021, la cessazione della quarantena precauzionale dei contatti stretti di casi positivi o dell'isolamento dei casi stessi (articoli 6 e 7 del DL 33/2020) può conseguire all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati abilitati (strutture sanitarie private o farmacie - si ricorda che l'effettuazione del tampone in farmacia dei soggetti già positivi è subordinata all'assenza di sintomi da almeno tre giorni).
La trasmissione dell'esito negativo del test avviene con le modalità informatiche al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, che provvederà, non appena possibile vista la situazione epidemiologica con migliaia di casi di positività giornalieri, a emettere il certificato di guarigione e far attivare il relativo Green Pass da guarigione.
Nel frattempo gli utenti possono riprendere le attività in comunità esibendo il test negativo e, per coloro che sono vaccinati, il Green Pass vaccinale, che viene riattivato automaticamente dal tampone negativo.
Per quanto riguarda l'autosorveglianza, si informa che la quarantena precauzionale non si applica più ai contatti stretti di caso COVID-19 che siano vaccinati o guariti nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o abbiano ricevuto la dose di richiamo, pertanto i cittadini di cui sopra non sono soggetti a disposizioni interdittive da parte dei Dipartimenti di prevenzione purché indossino obbligatoriamente in ogni occasione sociale per 10 giorni dall'ultimo contatto con la persona positiva dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; queste persone devono effettuare un tampone antigenico o molecolare solo se diventano sintomatiche (presso il Dipartimento di prevenzione o strutture sanitarie private autorizzate, non in farmacia).