Prestazioni di specialistica ambulatoriale: esenzione per assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid-19
martedì 7 dicembre 2021
Al cittadino viene rilasciata copia dell’attestato cartaceo di esenzione riportante il codice CV2123, con scadenza 25/05/2023, indipendentemente dalla data di rilascio.
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID 19, la possibilità di non dover pagare prestazioni di specialistica ambulatoriale per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dal 25 luglio 2021.
Nello specifico: l’esenzione viene riconosciuta dall’Azienda Sanitaria di Assistenza, in questo caso da ASUFC, su richiesta del cittadino, previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui si evinca il ricovero per diagnosi di COVID 19.
Tale richiesta deve essere presentata agli sportelli dell’anagrafe sanitaria aziendale, presso i servizi amministrativi del proprio Distretto di appartenenza, dove l’esenzione viene registrata sull’anagrafe Regionale degli assisti, così come avviene per le esenzioni per patologia cronica.
Al cittadino viene rilasciata copia dell’attestato cartaceo di esenzione riportante il codice CV2123, con scadenza 25/05/2023, indipendentemente dalla data di rilascio.
In allegato delibera regionale e allegato con tabella di riferimento.