Disciplina modalità di rifinanziamento controlli sanitari

Decreto Legislativo N.194-2008
Il decreto legislativo n. 194/2008, pubblicato sulla G. U. n. 289 dell'11/12/08, disciplina le modalità di finanziamento dell’attività dei controlli sanitari ufficiali in materia di igiene degli alimenti.
Esso ha introdotto il pagamento di una tassa annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno per le ditte alimentari che effettuano la produzione o la vendita prevalentemente all'ingrosso.

Tariffe
La tariffa annuale varia in base al tipo e all’entità produttiva (o di commercializzazione) della ditta e può essere determinata facendo riferimento agli allegati del D. Lgs. 194/08.
Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti.
Si richiama in particolare all’attenzione dei titolari delle ditte alla Allegato A - sezione 6 che prevede tale obbligo per imprese precedentemente non soggette.

Alle tariffe forfettarie elencate in questa sezione deve essere applicata una maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto) e una maggiorazione dello 0,5% (prevista dal comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto).

Pertanto le tariffe previste dalla sezione 6 dell'allegato A devono essere maggiorate del 20,5%.

Le tariffe per le tre fasce individuate, invariate rispetto al 2009, primo anno di applicazione del decreto, sono le seguenti:
• per gli stabilimenti di fascia produttiva A: Euro 482,00
• per gli stabilimenti di fascia produttiva B: Euro 964,00
• per gli stabilimenti di fascia produttiva C: Euro 1807,50

Il pagamento va effettuato con:

  • bollettino di conto corrente postale, n. 10003333 intestato all’AZIENDA Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
  • bonifico bancario, IBAN dell’AZIENDA Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - IT70J0200812310000105831374
    Indicando in causale la ragione sociale della ditta e la dicitura “D. L.vo 194/2008 - n. di reg. IT 06 XXX xxxxx - anno 20XX”

Tra i documenti scaricabili vi è la sintesi delle indicazioni applicative per i calcolo della tariffa dovuta per gli stabillimenti ricadenti nella Sezione 6, allegato A del D. Lgs. 194/2008

Nuove sedi operative
L'attivazione di un nuovo stabilimento, soggetto per la prima volta al pagamento della tassa, comporta per il responsabile la compilazione e la trasmissione all'Azienda Sanitaria dell'autodichiarazione, cui va allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Imprese alimentari escluse dal campo di applicazione

  • le attività di esclusiva vendita al dettaglio
  • le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio ecc.)
  • le attività di ristorazione collettiva, ma non i centri di cottura con pasti trasportati
  • i produttori primari

La Legge 4 giugno 2010 n° 96 (Legge Comunitaria 2009) pubblicata sulla GU n. 146 del 25.06.2010 – Supplemento Ordinario n. 138 ha introdotto delle modifiche al campo d’applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 disponendo che:
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’ articolo 2135 del codice civile, ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali.
Possono rientrare tra questi i produttori di vino, succhi di frutta, olio, conserve, farine di cereali.
In base dunque alla legge Comunitaria 2009, gli imprenditori agricoli che esercitino attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, sono esentati dagli obblighi previsti nel D. Lgs.194/2008, nella fattispecie dal pagamento delle tariffe ivi previste.

Col Decreto Legge n° 158 del 13.9.2012 è stata introdotta un’ulteriore modifica alla norma, in base alla quale la tariffa è però dovuta dagli imprenditori agricoli la cui produzione rientra nella 3a fascia produttiva (la più alta) indicata dalla sezione 6 dell’Allegato A del decreto legislativo 194/2008.

Il titolo di imprenditore agricolo è soggetto a verifica da parte degli organi competenti. 
È quindi interesse di questi soggetti far pervenire possibilmente entro il 31 gennaio un'autocertificazione direttamente al Dipartimento di Prevenzione - Via Chiusaforte 2 - 33100 UDINE o tramite PEC asufc@certsanita.fvg.it, attestante la condizione che li esonera dal pagamento della tassa prevista dal decreto.

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Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

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