Italiani all'estero

Cittadini italiani residenti all’estero

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia sia all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia. 

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per tali prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un

  • attestato di stato di emigrato rilasciato dal Consolato competente.

In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara: 

  • il proprio stato di emigrato,
  • di non essere in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Attenzione: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi agli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.

La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione

Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista della salute, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

  • I Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia
  • Svizzera (dal 1 giugno 2002)
  • Gli Stati membri dell'Unione europea (UE) sono 28 (dal 1° luglio 2013)

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883/04 e 987/08 gli assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano devono 

  • presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.

Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e in seguito gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture al Ministero della Salute chiedendone il rimborso .

Al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie.

Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza.

L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese.

Il Ministero della Salute ha predisposto una guida interattiva utile a tutte le persone che si spostano, per ragioni di lavoro, studio, pensione o anche per una breve vacanza, nei vari Paesi del mondo. Lo scopo è quello di fornire informazioni facili da capire sui diritti e gli obblighi nel campo dell’assistenza sanitaria

Si tratta di una guida interattiva in cui inserendo paese di destinazione e motivo del viaggio è possibile reperire le informazioni necessarie relative all'assistenza snaitaria.

Paesi non in convenzione

I cittadini italiani, che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 31 luglio 1980 nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.

Cosa fare prima della partenza

I beneficiari dell'assistenza devono richiedere l'attestato ex art. 15 DPR n.618 del 31 luglio 80 al Distretto di residenza previa presentazione della seguente documentazione:

  • per gli studenti:
    • documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere
    • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione
    • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione
       
  • per i lavoratori: 
    • ​nota di trasferimento all'estero e
    • documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiani
       
  • I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell'attestato a:
    • Azienda Sanitaria di iscrizione - (Distretto 
    • Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8
    • Amministrazione o ente pubblico di appartenenza
    • Rappresentanza diplomatica sede di servizio se all’estero previa esibizione della documentazione sopra riportata.

L'attestato dovrà essere trasmesso alla Azienda Sanitaria di iscrizione e al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - preferibilmente in formato elettronico

all'indirizzo e-mail minsalute_estero.dgprog@sanita.it oppure

all’indirizzo PEC sanita.estero@postacert.sanita.it

La mancata comunicazione alla Azienda Sanitaria di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.

 

Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero

La domanda di rimborso deve essere presentata al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8, tramite Ambasciata o Consolato territorialmente competente entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso.

Il Ministero della Salute ha predisposto una guida interattiva, utile a tutte le persone che si spostano, per ragioni di lavoro, studio, pensione o anche per una breve vacanza, nei vari Paesi del mondo.

Lo scopo è quello di fornire informazioni facili da capire sui diritti e gli obblighi nel campo dell’assistenza sanitaria

Per consultare la guida interattiva è sufficiente inserire: 

  • paese di destinazione
  • motivo del viaggi