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Accesso agli atti

Valutazione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi e sanitari ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (accesso documentale)

Valutazione della richiesta di accesso civico (semplice e generalizzato) ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni

Cosa sapere

destinatari

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale) è riconosciuto a chiunque vi faccia richiesta e cioè soggetti pubblici e privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso.

L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis D.Lgs. n. 33/2013.

cosa mi serve

Solo per l'accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale) è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso

Cosa fare

Modalità di avvio

Istanza dell'interessato

modalità di accesso

Accesso diretto o mediante una persona delegata o un legale

modalità di erogazione

Compilazione dei moduli di richiesta già predisposti e reperibili on line al sito dell'ASUFC

In alternativa una nota di richiesta di accesso agli atti

quanto devo attendere

30 giorni dalla data della richiesta

strumenti di tutela

Tutela in via giurisdizionale amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

quanto mi costa

L’esibizione ed esame dei documenti sono gratuiti.

L’estrazione di copia del documento è sottoposta a pagamento per riproduzioni fotostatiche nonché ai costi per diritto di ricerca sulla base da quanto stabilito dal regolamento aziendale.

documenti rilasciati

La competenza a decidere sull’istanza di accesso spetta, di regola, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, che in
linea di principio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia cui attiene la richiesta.

Rilascio quindi della documentazione richiesta (esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalle norme vigenti e nel regolamento aziendale) o diniego motivato

Trasparenza

normativa

L. 241/1990
D.Lgs. 33/2013

Regolamento aziendale per l’accesso agli atti e di disciplina dell’accesso civico


data ultima modifica: 13. februar 2020