Visita collegiale per idoneità alla mansione

Un datore di lavoro può chiedere una visita medica collegiale per accertare l’idoneità fisica di un proprio dipendente, residente in un comune di questa Azienda Sanitaria. Tale richiesta può essere effettuata nei casi in cui il lavoratore non sia soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81/2008, altrimenti il compito di esprimersi sull’idoneità alla mansione del lavoratore compete al Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro. In casi limitati tale valutazione è prevista da norme contrattuali di enti pubblici.

Anche il lavoratore, che per problemi di salute, ritiene utile cambiare le proprie mansioni lavorative può richiedere la visita al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo deve richiederla alla Segreteria delle Commissioni medico legali di Gemona tramite lettera o tramite fax con allegata la documentazione.

Si tratta di un accertamento medico collegiale, con eventuale richiesta di ulteriori esami specialistici, per verificare l'idoneità del lavoratore alle mansioni proprie della qualifica.

Un apposito collegio medico, composto almeno da un medico del lavoro, un medico legale e uno specialista nella patologia presentata dal lavoratore, formulerà il proprio parere che potrà essere di: idoneità o inidoneità permanente o temporanea, limitata o assoluta.

Il lavoratore al momento della visita può richiedere la presenza di un medico di fiducia a sue spese.

Il lavoratore interessato deve presentarsi alla visita munito di:

   • documento d'identità

   • fotocopia della propria documentazione sanitaria

La richiesta va inoltrata a:

Segreteria Commissioni medico legali

allegando i seguenti documenti:

   • istanza in carta semplice contenente i dati anagrafici del lavoratore: domicilio, residenze, numero di telefono, codice fiscale, data di assunzione, qualifica

   • eventuale mansionario

Mediamente due mesi, a seconda della necessità o meno di acquisire pareri specialistici

Se il datore di lavoro è un soggetto privato, si assume il costo della visita in questione

Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori - art. 5