Congedo per maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto
  • durante i tre mesi successivi al parto

Oppure:

  • un mese precedente il parto
  • quattro successivi (per poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gestazione, la lavoratrice deve ottenere un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non arrechi danno alla salute del nascituro e/o della gestante)

La legge prevede un caso in cui la durata complessiva del congedo di maternità può superare i 5 mesi, e cioè il caso in cui il parto, fortemente prematuro (circolare INPS n. 69/2016), avvenga prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.

In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per:

  • tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto)
  • più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.

Sospensione

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Chi può chiedere il congedo di maternità

La disciplina è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, le lavoratrici parasubordinate nonché quelle con contratto di apprendistato e le socie lavoratrici di società cooperative.

Il congedo anticipato

Il congedo di maternità può essere anticipato.

Interruzione della gravidanza/morte del bambino durante il congedo

Se l’interruzione della gravidanza è successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. Sono però necessari: 10 giorni di preavviso al datore di lavoro e una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non arrecherà danno alla lavoratrice. Quanto detto vale anche nel caso di morte prematura del bambino (morte alla nascita o durante il congedo).

Trattamento economico e previdenziale

Il congedo di maternità:

  • va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ecc.)
  • va considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera
  • dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo (N.B.: la contrattazione collettiva può prevedere un’indennità più favorevole alla lavoratrice; ad es., nel settore pubblico, questa indennità è pari al 100% della retribuzione).

Ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa, come nel caso della maternità). Non è richiesta nessuna anzianità contributiva pregressa.

Nel periodo di astensione obbligatoria la norma prevede il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'INPS (www.inps.it), patronati o consultori.