Accesso agli atti
Valutazione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi e sanitari ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (accesso documentale)
Valutazione della richiesta di accesso civico (semplice e generalizzato) ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale) è riconosciuto a chiunque vi faccia richiesta e cioè soggetti pubblici e privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso.
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis D.Lgs. n. 33/2013.
Solo per l'accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale) è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è richiesto l’accesso
Istanza dell'interessato
Accesso diretto o mediante una persona delegata o un legale
Compilazione dei moduli di richiesta già predisposti e reperibili on line al sito dell'ASUFC
In alternativa una nota di richiesta di accesso agli atti
30 giorni dalla data della richiesta
Tutela in via giurisdizionale amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
L’esibizione ed esame dei documenti sono gratuiti.
L’estrazione di copia del documento è sottoposta a pagamento per riproduzioni fotostatiche nonché ai costi per diritto di ricerca sulla base da quanto stabilito dal regolamento aziendale.
La competenza a decidere sull’istanza di accesso spetta, di regola, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, che in
linea di principio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia cui attiene la richiesta.
Rilascio quindi della documentazione richiesta (esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalle norme vigenti e nel regolamento aziendale) o diniego motivato
L. 241/1990
D.Lgs. 33/2013
Regolamento aziendale per l’accesso agli atti e di disciplina dell’accesso civico
data ultima modifica: 24. April 2020