Visita veterinaria per macellazione d'urgenza
Macellazione di urgenza presso il sito di allevamento
Solo avviso telefonico
Il detentore di ungulati domestici (equini, bovini, suini e ovicaprini) in condizioni che non consentano il loro trasporto al macello
Entro un'ora dalla chiamata
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale FVG o Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel caso in cui gli effetti dell’atto non si esauriscono nell’ambito della Regione) entro 60 gg. dalla notificazione del provvedimento stesso o ricorso dinanzi all'Autotità Giudiziaria competente
L’importo previsto dal Tariffario Regionale DPR 7 marzo 2001, n. 042/Pres. (B.U.R. FVG n. 11 - 16/3/2001), QUANDO DOVUTO, viene comunicato dall'Ufficio di Segreteria del Servizio Veterinario
Il pagamento va effettuato a mezzo c.c.p. o bonifico bancario.
Regolamento 853/2004 Allegato III, sezione I capitolo VI - Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 - Decreto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria n. 917 del 29/09/2014 - Linee guida Regionali
data ultima modifica: 24. April 2020