Ingresso per cure
L'art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie.
Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al Servizio Ssanitario Nazionale, ad eccezione del permesso per cure rilasciato a donne in gravidanza.
Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche
Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all'Ambasciata italiana, o al Consolato territorialmente competente presente nel Paese di origine, la seguente documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.
Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari
Ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un Paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate,deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni
Ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
- cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.