Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Oltre alla ordinaria attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, alla Struttura competono istituzionalmente le indagini per la ricostruzione delle cause e l’accertamento delle responsabilità nei casi più gravi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, anche allo scopo di individuare le misure preventive e correttive per evitare il ripetersi di tali eventi.

Le attività sono svolte da personale in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il personale medico tenuto alla redazione ed invio del referto previsto dal Codice Penale può trasmettere tale atto anche agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Struttura in caso di:

  • infortuni sul lavoro che abbiano come conseguenza morte,  lesioni permanenti o lesioni tali da comportare una inabilità temporanea al lavoro superiore a 40 giorni
  • patologie per le quali vi sia anche il solo sospetto di un nesso di causalità o concausalità con l’attività lavorativa (malattie professionali).

Denuncia ai sensi dell’art. 139 del Testo Unico (T.U.) così come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 38/2000
Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 11 dicembre 2009 qualora ritenga sia in rapporto con l’attività lavorativa svolta, provvede a compilare la relativa denuncia ed inviarla come previsto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, all’INAIL (sedi competenti per territorio) ed all’Azienda per i Servizi Sanitari (Dipartimento di Prevenzione – SPSAL).

Questa denuncia non equivale né al referto previsto dall’art.365 del Codice Penale né alla denuncia prevista dall’art.52 del DPR 1124/65 e viene pertanto utilizzata solo a fini statistico-epidemiologici.

Referto ai sensi dell’art.365 del Codice Penale
L’art.365 del codice penale prevede che

“Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.”

E’ probabile che un infortunio grave sul lavoro ricada nei casi previsti dagli articoli 589 o  590 del codice penale (omicidio colposo, lesioni personali colpose) per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio e pertanto, il medico che presti la propria assistenza in tale eventualità ha l’obbligo di redigere il referto e di trasmetterlo all’Autorità Giudiziaria o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).

Il medico assolve tale obbligo inviando l’atto agli UPG della Struttura Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie.

L’obbligo di referto sussiste anche in caso di malattia professionale, salvo il caso in cui la patologia riguardi lo stesso datore di lavoro.

Registro infortuni
Ai sensi dell’art.21 comma 4 del D.Lgs.151/2015, a decorrere dal 23 dicembre 2015, non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni.

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Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

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