Attività Sanitarie

Dove siamo

sede

Via Chiusaforte, 2
33100 Udine (UD)

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

Cosa facciamo

Valutazione della domanda per l’iscrizione al registro regionale esposti ad amianto

I soggetti esposti o ex esposti ad amianto, per motivi professionali o non professionali, residenti nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria, inoltrano la domanda di iscrizione alla struttura che provvederà a contattarli per l’istruttoria del caso. La prestazione è gratuita (L.R. 22/2001).

Ambulatorio ex esposti ad amianto e sostanze cancerogene

I soggetti ex esposti professionalmente ad amianto, purchè iscritti al registro regionale ai sensi della L.R. 22/2001, o a sostanze cancerogene possono accedere all’ambulatorio presentandosi con impegnativa del proprio medico curante. Gli ex esposti ad amianto sono sottoposti gratuitamente, su appuntamento, ad accertamenti clinico strumentali secondo il protocollo riportato in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.250 del 19/02/2016 (visita specialistica da parte del medico del lavoro, radiografia standard del torace, spirometria globale con test di diffusione alveolo-capillare ed eventuali accertamenti di II livello).

Visite mediche e supporto specialistico

  • visite mediche specialistiche di medicina del lavoro su richiesta del medico curante presentando l’impegnativa. La prestazione viene effettuata su appuntamento e col pagamento del ticket in assenza di specifiche esenzioni;
  • esami strumentali quali audiometria in cabina silente, spirometria, test ergovision, previo appuntamento, su  specifica richiesta delle ditte a cui verrà addebitato il costo complessivo della prestazione come da tariffario regionale
  • visite mediche preventive preassuntive, su appuntamento, ai sensi dell’ art. 41 comma 2 bis del D. Lgs. 81/08 su specifica richiesta della ditta  (a cui verrà addebitato il costo complessivo della prestazione come da tariffario regionale) per mansioni che espongano il soggetto a rischi come evidenziato dal documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro ai sensi degli art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08

Ricorso avverso il giudizio del medico competente

Nel caso in cui il giudizio del medico competente non sia condiviso, l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità per il lavoratore, o per il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, di inoltrare ricorso all’organo di vigilanza della Azienda Sanitaria territorialmente competente sulla ditta.

Ricorso avverso medico competente da parte del lavoratore
Ricorso avverso medico competente da parte del datore di lavoro

L’organo di vigilanza dispone un'istruttoria ed eventuali ulteriori accertamenti all’esito dei quali dispone la modifica, la conferma o la revoca del giudizio, comunicato al datore di lavoro, al lavoratore e al medico competente.

La prestazione, effettuata sempre previo appuntamento, è gratuita se richiesta dal lavoratore, a pagamento se richiesta dal datore di lavoro così come previsto dal tariffario regionale (154,96 euro).

Registro lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

Il datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 243 del D.Lgs. 81/2008, e dell’art. 2 del D.M. 12/07/2007 n. 155, istituisce ed aggiorna, per il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in cui devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni effettuata ai sensi dell’ art. 236 del D.Lgs. 81/2008 ha evidenziato un rischio per la salute.

Tali lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 del D.Lgs. 81/2008).

Per ciascun lavoratore iscritto nel registro è riportata:

  •  l’attività svolta
  •  l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato
  • il valore dell’esposizione a tale agente (ove noto)

I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal D.M. 12/07/2007 n. 155.

I modelli devono essere inviati con dicitura “Registro Esposti Agenti Cancerogeni D.Lgs. 81/2008":

  • all’Azienda Sanitaria competente territorialmente
  • all'INAIL Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, Via Fontana Candida, 1 - 00040, Monte Porzio Catone (ROMA)

Il datore di lavoro deve consegnare copia del registro all’Azienda Sanitaria territorialmente competente e all'INAIL e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare all’INAIL le annotazioni individuali contenute nel registro e la cartella sanitaria, consegnandone copia al lavoratore.

In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro deve consegnare il registro e le cartelle sanitarie all’INAIL.

I lavoratori interessati possono chiedere al datore di lavoro  le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria.

Certificati di idoneità al lavoro

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legge 69/2013, in vigore dal 22.06.2013, sono soppressi i certificati sanitari che attestano l’idoneità psico-fisica per l’assunzione di lavoratori destinati ad attività lavorative non a rischio (indipendentemente dall'età e dalla forma contrattuale).

Le lavorazioni a rischio sono individuate nel documento di valutazione dei rischi, redatto dl datore di lavoro ai sensi degli artt.17 e 28 del D.Lgs.81/08.

Per saperne di più

Strutture collegate